Il Ministero del Lavoro con circolare n. 43 del 15/12/2010 si è pronunciato sulla obbligatorietà per il datore dei versamenti dei contributi agli enti bilaterali secondo le previsioni contenute nei contratti collettivi.
Al riguardo il Ministero ha precisato come i contratti collettivi nazionali non possono, nella parte obbligatoria e normativa, prevedere un obbligo per il datore di lavoro di versare dei contributi agli enti bilaterali. Tuttavia, specifica la circolare, tutte le “… offerte della bilateralità … vanno ricondotte nella parte economica-normativa del contratto producendo effetto diretto…”.
In altri termini, il Ministero ha specificato che le stesse prestazioni e funzioni che potrebbero essere erogate da un ente bilaterale, se previste dal contratto, divengono obbligatorie per il datore di lavoro nel rapporto con il prestatore, a prescindere se il datore di lavoro aderisca, o meno ad un sistema di bilateralità. Si tratta di quei contratti che prevedono, come nel settore dell’artigianato, tanto la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfetari, quanto l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni e servizi equivalenti, quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento.
Una volta riconosciute così in capo al lavoratore alcune prestazioni di welfare negoziale, l’iscrizione all’ente bilaterale non sarà altro che un modo per adempiere a tale obbligo. In caso contrario il datore di lavoro dovrà ugualmente, in diverso e forfetario modo, adempiere all’obbligo di corresponsione.
Le forme di welfare negoziale, pertanto, tra cui la bilateralità, riguardano il rapporto economico tra impresa, datore di lavoro e singolo lavoratore e vanno pertanto ricondotti nella parte economica dei contratti.