L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato del 14/01/2011, ha deciso di “congelare” il nuovo regime delle compensazioni, introdotto dal Dl 78/2010, per far fronte ai tanti dubbi e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi.
Nel confermare, tuttavia, la volontà di interpretare in maniera assolutamente rigorosa il limite dei 1.500 euro fissato dall’art. 31, comma 1, del Dl 78/2010, le Entrate hanno rinviato, quanto meno alla prossima scadenza del 16 febbraio, l’applicazione del giro di vite sulle compensazioni in quanto la piena operatività delle nuove regole presuppone l’adozione di un decreto del ministero dell’economia. Fino a quel momento, perciò, si potrà procedere alle compensazioni dei propri crediti d’imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. Queste operazioni non saranno sanzionabili solo “a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti”.
L’Agenzia, dunque, da un lato ribadisce il principio per cui “al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento”. Dall’altro lato, consente “fino all’emanazione del decreto” di compensare “pur in presenza di ruoli scaduti”, purchè si conservino crediti per un valore pari a quello dei ruoli.