In data 29/06/2016 è stato firmato l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per la provincia di Matera per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini aderenti a Confapi Aniem.

L’intesa, sottoscritta con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil non contiene aumenti salariali in quanto gli indicatori per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione, sono tutti negativi non producendo quindi un importo da corrispondere ai lavoratori per l’anno 2016.

E’ stata rimodulata l’indennità sostitutiva di mensa che è pari a:

0,12 orarie a far data dal 1° gennaio 2016;

0,17 orarie a far data dal 1° gennaio 2017;

0,22 orarie a far data dal 1° gennaio 2018.

Invece, l’indennità sostitutiva di trasporto è stata rimodulata nel seguente modo:

“Con decorrenza 1° gennaio 2016 è corrisposta una indennità sostitutiva di trasporto di euro 0,05 orarie, che diventa euro 0,10 orarie a far data dal 1° gennaio 2017 e euro 0,15 dal 01 Gennaio 2018.

Inoltre le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il cantiere, corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto dal CCNL una ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al CCNL di riferimento ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

  1. 1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei Comuni della provincia (con esclusione del Comune di Matera) distanti oltre i Km: 5 fino a Km: 20:
  2. 2% (due per cento) per i cantieri ubicati nell’intero territorio provinciale oltre i Km. 20;
  3. 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i Km. 6 qualunque sia l’ubicazione degli stessi, con l’esclusione automatica dell’indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L’indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con i propri mezzi.

L’indennità suddetta non è dovuta:

  • se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;
  • agli operai che pernottano in cantiere;
  • agli operai che sono residenti nel Comune nel cui territorio è ubicato il cantiere.”

Relativamente alle ferie si stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 del CCNL di riferimento, nel mese di agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane; il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente tra le festività natalizia e capodanno.

In funzione delle esigenze aziendali e del lavoratore, quanto sopra potrà essere oggetto di modifica previo accordo.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore e comunque entro le prescrizioni normative di legge.

Ove, su richiesta dell’impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi verrà corrisposta un’indennità nella seguente misura:

  1. Ai lavoratori classificati al 2°, 3°, 4° livello, il 2%;
  2. Ai lavoratori classificati al 1° livello, lo 0,70%.

L’indennità per lavori in alta montagna, fissata nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL di riferimento, verrà corrisposta per i lavori eseguiti ad altitudini superiori a 950 mt. s.l.m..

Per i lavoratori impegnati nella installazione delle reti di protezione su pareti di roccia, verrà riconosciuto una ulteriore indennità del 3% degli elementi della retribuzione sopra richiamati (da calcolarsi al netto del predetto 20%).

I suddetti trattamenti non sono dovuti agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

Rimodulate le indennità per lavori in galleria.

 

Si allega la tabella del costo della manodopera edile in provincia di Matera.

 

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