La Corte di Cassazione con sentenza n. 4106/2011 ha stabilito la responsabilità del direttore di stabilimento per l’omissione di adeguate misure di sicurezza in quanto riveste, sostanzialmente, la qualifica di datore di lavoro in base al Dlgs. 626/94. La mancanza di una delega in favore del direttore dello stabilimento e la mancata nomina di un responsabile della sicurezza non esime lo stesso dalla sua responsabilità.
La Cassazione ha stabilito che il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale, qualora sussistano distinte unità produttive.
La responsabilità del diretto dell’unità produttiva è condizionata alla congruità dei potreri decisionali e di spesa del medesimo rispetto alle concrete esigenze prevenzionali e può essergli attribuita la qualifica di datore di lavoro, ai fini della sicurezza, solo qualora gli siano concessi poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge. Al direttore dell’unità produttiva non sono, invece, ascrivibili le violazioni di adempimenti per i quali non dispone di mezzi e poteri necessari per realizzarli.
La Cassazione ha, quindi, affermato che nelle aziende di grande dimensioni può essere considerato datore di lavoro in senso prevenzionale anche il direttore dello stabilimento, pur in assenza di una delega. Non può infatti, ritenersi necessaria la prova rigorosa della delega per affermare la responsabilità esclusiva del direttore di stabilimento per quegli infortuni che dipendano o da carenze delle modalità operative o da inidoneità di attrezzature, alle quali egli doveva e poteva porre rimedio in quanto la spesa necessaria rientrava nella sua autonomia.