Circ. 0050/2011/C – MTR/mtr Roma, 30 marzo 2011
Decreto 12 gennaio 2011, n. 30
Sommario
1. A chi si rivolge: Alle imprese di settore
2. Cos’è: Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro
3. Cosa prevede: Nuovo regolamento per la gestione del Fondo
4. Entrata in vigore: 29 marzo 2011
Circolare esplicativa
Si segnala che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo, il Regolamento del Fondo vittime amianto, ai sensi dell’art. 1, cc. 241-246 della L. 244/2007.
Il Fondo per le vittime dell’amianto si avvale, per l’erogazione della prestazione e per la riscossione delle addizionali, degli uffici e delle competenti strutture dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e smi, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall’INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell’articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
L’onere di finanziamento del Fondo, posto a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in sette milioni e trecentotrentatremila euro a decorrere dal 2010.
A tali oneri si provvede con un’addizionale sui premi versati dalle imprese assicurate all’INAIL ed al soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
All.: DECRETO 12 gennaio 2011 n.30