Circ. 0050/2011/C – MTR/mtr                                                                       Roma, 30 marzo 2011

Decreto 12 gennaio 2011, n. 30

Sommario

1.  A chi si rivolge:       Alle imprese di settore

2.  Cos’è: Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro

3.  Cosa prevede: Nuovo regolamento per la gestione del Fondo

4.  Entrata in vigore:    29 marzo 2011

Circolare esplicativa

Si segnala che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo, il Regolamento del Fondo vittime amianto, ai sensi dell’art. 1, cc. 241-246 della L. 244/2007.

Il Fondo per le  vittime  dell’amianto si avvale, per l’erogazione della prestazione e per la riscossione  delle  addizionali,  degli  uffici  e  delle  competenti  strutture  dell’Istituto nazionale  per  l’assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro (INAIL).

Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di  rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e smi, che hanno  contratto  patologie  asbesto-correlate  per esposizione  all’amianto  e  alla  fibra   «fiberfrax»   riconosciute dall’INAIL e dal soppresso Istituto  di  previdenza  per  il  settore marittimo (IPSEMA) e,  in  caso  di  premorte,  gli  eredi  ai  sensi dell’articolo  85  del  predetto   decreto   del   Presidente   della Repubblica.

L’onere di finanziamento del Fondo, posto a carico delle imprese, è determinato in dieci milioni di euro annui per il 2008 e per il  2009 ed in sette milioni e  trecentotrentatremila  euro  a  decorrere  dal 2010.

A tali oneri si provvede con un’addizionale  sui premi versati dalle imprese  assicurate  all’INAIL  ed  al  soppresso IPSEMA, individuate con riferimento allo svolgimento delle  attività lavorative  che  hanno  comportato  il  riconoscimento  dei  benefici previdenziali per esposizione all’amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

All.: DECRETO 12 gennaio 2011 n.30