Nuovo regolamento di prevenzione incendi: primi indirizzi applicativi
Come noto, lo scorso 7 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151). Al fine di offrire indirizzi applicativi uniformi sul territorio, il Ministero dell’Interno ha emanato, in data 6 ottobre 2011, la Circolare Prot. 13061 con la quale vengono fornite alcune importanti indicazioni utili per una più chiara lettura della nuova regolamentazione in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi.
1. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO
Attraverso il nuovo regolamento di semplificazione del procedimento di prevenzione incendi viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l’azione amministrativa, rendere più efficace l’opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato. A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell’allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Vengono quindi abrogati:
– il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
– il decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.
Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 49, comma 4-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Come previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11, prima dell’inizio dell’attività, il titolare presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi (CPI). La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.
Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell’opera, in quanto quest’ultimo è già in possesso del Comando.
Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11, è rappresentata da atti “tecnico-amministrativi”, comprensivi di:
1. una dichiarazione sostituiva dell’atto notorio con la quale il titolare dell’attività segnala l’inizio dell’attività;
2. un’asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
3. le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell’allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.
Successivamente, all’atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R 151/11, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.
Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all’inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.
Per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del verbale della visita tecnica, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell’interessato.
Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.
Giova qui sottolineare che il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.
A tale proposito si invita ad una attenta rilettura dell’articolo 16 del d.lgs. 139/06, così come modificato dal d.P.R. 151/11, precisando che il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”. Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l’ipotesi che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo, ove si ritenesse necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.
Viene, in sostanza, data la possibilità al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l’interruzione dell’attività, ma di richiedere all’interessato di conformare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell’attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l’imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
Si segnala inoltre che il nuovo regolamento introduce la possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA. Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante “Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, con particolare riferimento al capo II, “Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell’articolo 19 del d.lgs. 139/2006.
Bisogna tener presente che il potere-dovere ascritto al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell’articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
2. NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI
Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF).
Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.
Altro procedimento innovativo, introdotto dal d.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d’opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.
Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell’opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.
Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d’opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.
Gli aspetti dell’opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all’esame del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:
– ubicazione;
– comunicazioni e separazioni;
– accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso;
– caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
– resistenza al fuoco;
– reazione al fuoco;
– compartimentazione;
– vie di esodo;
– sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
– aree e impianti a rischio specifico;
– impianti elettrici di sicurezza;
– illuminazione di sicurezza;
– mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
– impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.
La richiesta di NOF e la verifica in corso d’opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell’istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.
3. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO
Il periodo transitorio è regolamentato dall’articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R 37/98 e non ancora conclusi. Proprio in merito a questa casistica la Circolare del Ministero dell’Interno, ottobre 2011, Prot. 13061, fornisce le seguenti indicazioni:
a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
b) Attività per cui, all’entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.
Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell’articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.
c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all’attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell’articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.
d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.
d.1) Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del d.P.R 37/98 all’atto della richiesta di CPI. Tenuto conto che l’articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che “Le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio di attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia”, per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell’articolo 3 del d.P.R 37/98 assolva l’obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.
d.2) Il titolare dell’attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del d.P.R 37/98 all’atto della richiesta di CPI. Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell’attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l’esercizio dell’attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando. Se l’utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del d.P.R. 151/11. Nei casi in cui l’attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell’articolo 4 del nuovo regolamento con l’effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R 37/98.
e) L’attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R 37/98, il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del d.P.R 151/11 presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R 151/11.
f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell’entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell’allegato I.
Le nuove attività inserite nell’allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore. Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.
4. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA A CORREDO DELLE PRATICHE
Rispetto alla previgente normativa, il d.P.R 151/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa. In particolare:
– valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;
– controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
– deroga, per le attività in categoria A, B e C;
– nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
– verifiche in corso d’opera, per le attività in categoria A, B e C.
Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall’articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.
In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d’impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all’emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT REI, DICH IMP, DICH PROD. In virtù delle novità introdotte dal nuovo regolamento, in particolare per quanto attiene agli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività prevista mediante SCIA, la documentazione a corredo delle istanze e delle segnalazioni dovrà essere quella di seguito riportata:
a) Valutazione dei progetti
Documenti da allegare:
– richiesta di valutazione del progetto, mediante mod PIN 1-2011;
– documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato I al decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06.
b) Controlli di prevenzione incendi
Documenti da allegare:
– segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2-2011;
– asseverazione attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod PIN 2.1-2011;
– documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato I al decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998 per le attività di categoria A;
– documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato II al decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06.
Riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all’allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214 , fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2.
Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell’articolo 2 del d.P.R 214/06 coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello allegato alla circolare prot. n. P 717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.
c) Rinnovo periodico di conformità antincendio
Documenti da allegare:
– richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, mod PIN 3-2011;
– asseverazione attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, mod PIN 3.1-2011;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06.
Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 non a servizio di attività di cui all’allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell’impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalle normativa vigenti sono stati effettuati.
d) Domanda di deroga
Documenti da allegare:
– richiesta di deroga, mod PIN 4-2011;
– documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato I al decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06.
e) Nulla osta di fattibilità
Documenti da allegare:
– richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, mod PIN 1 bis-2011;
– documentazione conforme a quanto specificato nell’allegato I al decreto del Ministero dell’interno 4 maggio 1998, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 139/06.
f) Verifiche in corso d’opera
Documenti da allegare:
– richiesta di verifica in corso d’opera, mod PIN 2 bis-2011;
– attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 d.lgs. 139/06.
Sul sito internet http://www.vigilfuoco.it saranno pubblicate le istruzioni operative per la compilazione dei modelli sopra riportati.
5. IL SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO
Oltre a disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il nuovo regolamento individua nell’allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le attività soggette non corrispondono per tipologia e numero a quelle individuate nella previgente normativa. È stato pertanto inserito nel nuovo regolamento un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione, rimanendo fermi i disposti normativi riguardo all’onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall’art 23, comma 1, del d.lgs. 139/06.
Per adempiere a questo dettato normativo e al fine di garantire continuità nei servizi resi dal Corpo, all’articolo 11, comma 3 del nuovo regolamento è stata data indicazione di applicare per le nuove attività introdotte all’allegato I le tariffe già previste dal decreto adottato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e finanze in data 3 febbraio 2006 per le attività di analoga complessità.
Nelle more della emanazione dell’apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, sarà pertanto possibile determinare l’impegno orario per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, presente nell’attività nel suo complesso. Una volta determinato l’impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel citato decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006, e che risulta pari a euro 44,00 per la valutazione dei progetti e per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a euro 48,00 per i controlli di prevenzione incendi.
Per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, è stata elaborata l’allegata tabella (inviata in formato elettronico) che evidenzia, in corrispondenza di ogni attività, i corrispettivi impegni orari in funzione del tipo di servizio di prevenzione incendi richiesto. Si ribadisce che, qualora l’attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell’allegato I al nuovo decreto, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.
Riassumendo: una volta individuata l’attività o le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con l’ausilio della tabella allegata, occorrerà stabilire a quale punto del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 la stessa corrisponda e, di conseguenza, a quale impegno orario fare riferimento, secondo il decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998.
Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007.
Sempre nelle more dell’emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuovi procedimenti introdotti agli articoli 8 e 9 del d.P.R. 151/11, facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento:
– per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;
– per le verifiche in corso d’opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi.
Qualora nella fase di valutazione del progetto, prevista solo per categorie B e C, l’attività presentata comprenda anche punti in categoria A, la tariffa da corrispondere non deve tenere conto di tale categoria, non essendo applicabile per questa categoria la fase di valutazione del progetto; si terrà conto invece della tariffa relativa alla categoria A nella successiva fase dei controlli di prevenzione incendi.
6. GESTIONE TRANSITORIA DELL’APPLICATIVO PREVENZIONE INCENDI 2000.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, anche l’applicativo Prevenzione incendi 2000 dovrà essere adeguato alle nuove procedure. La nuova procedura, seppure in versione semplificata per consentirne una rapida realizzazione, sarà messa a disposizione dei Comandi entro i primi giorni di novembre e consentirà l’inserimento e la trattazione delle pratiche secondo quanto contenuto nel nuovo regolamento. Pertanto a decorrere dal 7 ottobre e fino all’adeguamento dell’applicativo è opportuno che i dati relativi alle pratiche presentate ai Comandi non vengano inseriti in quanto i procedimenti presenti nella attuale versione dell’applicativo e le classificazioni delle attività non risultano compatibili con quanto previsto dal nuovo d.P.R 151/2011.
Non appena verrà consegnata la nuova versione della procedura Prevenzione incendi 2000, ciascun Comando provvederà a inserire le pratiche pervenute con le nuove classificazioni.