La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1953 del 27/01/2011, ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è assimilabile a quello disciplinare, ma a un recesso per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, solo impropriamente si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee a evidenziare il superamento del periodo di comporto.