Ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, si ricorda che a partire dagli avvisi di accertamento Iva e imposte dirette notificati dal 1° luglio 2011, relativi alle annualità 2007 e seguenti, il contribuente dovrà corrispondere gli importi dovuti entro il termine di proporzione del ricorso. Se non lo farà, decorsi altri 30 giorni, il carico tributario sarà gestito dall’agente della riscossione, che senza alcun preavviso potrà attivare le procedure esecutive. Rispetto alla situazione attuale, la novità consiste nel fatto che verrà soppressa tutta la fase relativa alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Se ciò comporterà sicuramente un’accelerazione dell’incasso da parte del fisco, dal lato dei contribuenti si profilano alcuni rischi che richiedono tempestivi correttivi. Spesso infatti l’atto di accertamento non viene notificato correttamente. In questo caso, oggi è possibile segnalare la nullità della notifica in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Con l’entrata a regime della novità della manovra d’estate, invece, il contribuente potrebbe accorgersi dell’esistenza dell’accertamento del fisco quando è troppo tardi, cioè in pendenza delle procedure esecutive. Va ricordato che l’agente della riscossione ha a disposizione strumenti molto invasivi della sfera patrimoniale del debitore. Si tratta tra gli altri, dell’ipoteca su beni immobili, per importi a ruolo superiori a 8 mila euro, del fermo amministrativo di veicoli, del pignoramento presso terzi e così via.
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