A seguito di chiarimenti chiesti da alcune imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale dell’Albo ha chiarito che le imprese, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, che intendono effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti in aggiunta ai trasporti per i quali sono già iscritte, non sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione ai sensi dell’art. 194, comma 3 del D.Lgs.152, come modificato dall’art. 17 del D.Lgs. 205/2010.