L’INPS, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011, ha fornito alcuni chiarimenti relativi allo sgravio contributivo del quale possono usufruire le imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente. La norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’art. 4 del dlvo 151/2001. L’Istituto afferma che lo sgravio spetta anche se la lavoratrice sospende il lavoro un mese dopo dandone comunicazione al proprio datore ad assunzione del sostituto già effettuata.