L’Inps, con circolare n. 24 del 01/02/2011, ha pubblicato la “determinazione per l’anno 2011 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza”.
Poiché è stato accertato dall’Istat che nell’anno 2011 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari all’1,6%, l’Istituto ha provveduto a rivalutare i limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso all’1/1/2011.
Pertanto, per il corrente anno il minimale di retribuzione giornaliera è pari a € 44,49 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2011, pari a € 468,35 mensili).
Relativamente alle retribuzioni convenzionali in generali, il limite minimo di retribuzione giornaliera è fissato a € 24,72.
Il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, è stabilito con il seguente procedimento di calcolo: (€ 44,49) x (6) / (40) = € 6,67.
A decorrere dall’1.1.2011 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 43.042,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.586,83 da arrotondare a € 3.587,00.
Inoltre, il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 468,35 per l’anno 2011 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 187,34.
Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2011 non hanno potuto tenere conto dei nuovi minimali, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della suddetta circolare.