L’INPS, con circolare n. 25 del 4 febbraio 2011, riporta la misura degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per l’attività socialmente utili valevoli per l’anno 2011.
Trattamenti di integrazione salariale. Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale nonché la retribuzione mensile di riferimento oltre il quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo e al netto dell’aliquota pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80 Basso  906,80  853,84
Superiore 1.961,80 Alto  1.089,89 1.026,24 

Detti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80 Basso  1.088,16  1.024,61
Superiore 1.961,80 Alto  1.307,87 1.231,49 

Indennità di mobilità. Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31/12/2010, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto. Gli importi sono indicati al lordo e al netto dell’aliquota del 5,84%.

Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 1.961,80 Basso  906,80 853,84 
Superiore 1.961,80 Alto  1.089,89 1.026,24 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla L.427/75, l’importo, rivalutato, da corrispondere per l’anno 2011 è fissato in € 592,89 che al netto della riduzione del 5,84% è pari ad € 558,27.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Gli importi massimi mensili di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 ad € 906,80 e ad € 1.089,89.
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabili per tale anno e indicati nella circolare Inps n. 18 del 05/02/2010 (€ 892,96 ed € 1.073,25).
Assegno per attività socialmente utili. L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2011, ad € 541,38.