L’Inps, con la circolare n. 168/2010, precisa che il nuovo meccanismo di riscossione dei crediti non elimina l’avviso bonario che continua ad essere utilizzato dall’Inps per richiedere il pagamento delle somme a credito, derivanti da omissioni contributive. Se poi il debitore non paga nei termini stabiliti (in genere 30 giorni), allora l’Istituto provvede alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito. L’Inps con la determinazione n. 72/2010 ha previsto che l’avviso di addebito sia al tempo stesso inviato all’agente della riscossione (telematicamente) e al debitore. Nel provvedimento viene identificata una precisa tempistica per ottimizzare lo scambio delle informazioni tra Inps e agenti della riscossione, così da metterli in condizione di attivare le procedure di recupero nel più breve tempo possibile. Contro l’avviso di addebito si può fare ricorso, entro 40 giorni dall’avvenuta notifica, al tribunale che opera nella circoscrizione in cui ricade la sede Inps che ha emesso l’avviso. Contro l’avviso di accertamento o lettera di diffida (che precedono l’avviso di addebito), c’è sempre la possibilità, entro 90 giorni, di opporsi in via amministrativa. Il ricorso sospende l’azione di recupero sino alla pronuncia da parte del competente organo amministrativo: l’Inps può comunque formare e notificare l’avviso di addebito se la decisione del ricorso non interviene, in via generale, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il p
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