L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici torna ad occuparsi di tracciabilità dei pagamenti con la Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.
Alla luce delle modifiche apportate alla legge n. 136/2010 – si legge nel provvedimento – gli obblighi di tracciabilità si applicano immediatamente ed integralmente  ai contratti (e subcontratti derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, anche se relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Questi ultimi contratti debbono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità.
Per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, le nuove disposizioni (art.6 comma 2 D.L. n. 187/2010, convertito con L. 217/2010), prescrivono che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro centottanta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano adeguato i contratti su base volontaria, gli stessi si intenderanno automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall’articolo 3 della L. 136/2010, senza necessità di sottoscrivere atti supplementari e/o integrativi, ai sensi dell’art. 1374 C.C..
L’Autorità di Vigilanza rammenta che l’articolo 1374 C.C. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i sub-contratti, è stato ritenuto idoneo ad evitare la nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio (sancita dal comma 8 dell’articolo 6 della legge n. 136/2010), che avrebbe comportato conseguenze rilevanti in termini anche di aggravi di costi.
L’Autorità precisa inoltre che la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto.
Con la suddetta determinazione l’Autorità fornisce altresì importanti chiarimenti in ordine ad alcune tematiche di particolare rilievo per le imprese.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI
Per quanto concerne le ATI, l’Autorità precisa che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17).
Da ciò discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.
Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.
Ad avviso dell’Autorità debbono essere sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra i imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex articolo 96 del d.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 (articolo 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
CAUZIONI
Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, l’Autorità evidenzia, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, che possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l’onere di conservare idonea documentazione probatoria.
CESSIONI DI CREDITO
L’Autorità inoltre chiarisce che, per quanto riguarda le cessioni di credito, strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, deve essere precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO
Secondo l’Autorità, considerato che, un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il “conto corrente dedicato” una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.
Con tale comunicazione l’appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.
CASH POOLING (SISTEMI DI TESORERIA ACCENTRATA)
I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo.
Anche in questo caso deve essere assicurata, secondo l’Autorità, la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l’utilizzo di conti bancari/postali dedicati.
Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all’interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l’effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società.
Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l’inserimento del CIG/CUP.
Ricordiamo che l’Autorità aveva già fornito indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari con la determinazione n. 8/2010 di cui si è ampiamente discusso nelle nostre note informative.