Si rende noto che dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il divieto di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Il divieto, che recepisce l’art. 1 comma 1130, 1131, 1132 della Legge Finanziaria 2007, è stato disposto per contribuire inoltre al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e di messa in regola rispetto alla direttiva EN13431 del 2002. Il Comune di Matera ha quindi emesso l’ordinanza n. 421/2010 che contiene disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale, il divieto di uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.
In particolare il Sindaco di Matera ordina che:
-tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, presenti e operanti sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non potranno distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile e compostabile;
-tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, presenti e operanti sul territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 1343 – 2002;
-i cittadini residenti nel Comune di Matera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, utilizzino per il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani, esclusivamente, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabili agli standard indicati dalle norme UNI EN 1343 – 2002;
-è fatto divieto, nel Comune di Matera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non biodegradabili e compostabili in occasione di feste pubbliche e sagre;
-che con decorrenza dal 1° marzo 2011 tutte le attività commerciali del settore alimentare, sia a posto fisso che itinerante, potranno distribuire ai clienti esclusivamente sacchetti per la spesa biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 1343 – 2002 che abbiano ottenuto il Marchio compostabile C.I.C.
L’ordinanza avverte che:
-ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, a norma dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 16 della Legge n. 3 del 16.1.2003;
-i trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di 50 euro, pari al doppio del minimo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione;
-qualora il trasgressore che incorra per più di due volte nella sanzione sia un esercizio commerciale, artigianale e di somministrazione alimenti e bevande, si procederà della licenza commerciale di vendita.
L’ordinanza dispone infine che gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati della effettuazione dei necessari controlli e della applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.