Circ. 0051/2011/C – MTR/mtr                                                                       Roma, 30 marzo 2011

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/28/CE

 

Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

 

Sommario

1.  A chi si rivolge:       Alle imprese di settore

2.  Cos’è:                     Decreto legislativo

3.  Cosa prevede:        Nuove norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

4.  Entrata in vigore:    29 marzo 2011

 

Circolare esplicativa

Si segnala che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo, il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della Direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il provvedimento recepisce all’articolo 3 gli obiettivi imposti a livello europeo al nostro Paese  consistenti nel raggiungimento al 2020 di una quota del:

–                     17% di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in quell’anno;

–                     10% di energia da fonti rinnovabili impiegate nel settore dei trasporti rispetto al consumo totale del settore[1] al 2020.

Considerata la complessità del provvedimento si riporta di seguito un’analisi sintetica differenziata per macro tematiche.

OBIETTIVI REGIONALI PER LE FONTI RINNOVABILI

In riferimento alla ripartizione regionale dell’obiettivo del 17% di copertura con fonti rinnovabili del consumo energetico al 2020, in attesa della definizione degli obiettivi regionali in attuazione dell’art. 2 comma 169 della L. 244/07, lo schema di provvedimento prevede che qualora una regione non raggiunga il proprio obiettivo il Consiglio dei Ministri nomini un apposito commissario incaricato di garantire il conseguimento dell’obiettivo.

  

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Il provvedimento prevede l’entrata in vigore – a partire dal 1° gennaio 2013 – di nuovi sistemi incentivanti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile differenziati a secondo delle dimensioni e della tipologia di impianto:

  • sistema della tariffa incentivante (feed-in premium) per gli impianti di potenza inferiore a 5 MegaWatt elettrici compresi quelli alimentati da biogas, biomasse, bioliquidi sostenibili e centrali ibride di qualsiasi potenza (art. 22 comma 3);
  • incentivo su base d’asta al ribasso per gli impianti con potenza superiore a 5 MegaWatt elettrici.

Lo schema di provvedimento riporta i criteri applicativi generali rimandando alla stesura, entro 6 mesi dalla pubblicazione dello stesso, di un apposito Decreto ministeriale per la definizione dei valori degli incentivi, dei rispettivi aggiornamenti, delle procedure e delle modalità di transizione dal vecchio al nuovo meccanismo incentivante.

I nuovi criteri incentivanti varranno per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.

Le modalità di aggiornamento degli incentivi tariffari e degli incentivi a base d’asta sarà effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale  da definire e, successivamente, ogni tre anni.

Al riguardo si riporta un approfondimento sulle previsioni legislative contenute nel provvedimento volte a disciplinare il passaggio dai meccanismi vigenti a quelli previsti dal Decreto Legislativo in riferimento ai Certificati verdi e alla Tariffa omnicomprensiva e agli impianti di produzione da Fotovoltaico.

Certificati Verdi

Viene gradualmente reso inefficace il sistema dei certificati verdi. Tale sistema si regge infatti sull’obbligo in capo ai produttori e importatori da fonte non rinnovabili di immettere energia pulita in rete o di acquistare i relativi diritti da produttori da fonti rinnovabili. L’obbligo, commisurato percentualmente all’energia immessa, viene ridotto gradualmente per il periodo 2013-2014 per poi annullarsi al 2015.

Lo schema di D.Lgs prevede comunque il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo 2011-2015 che risulteranno in eccesso sul mercato. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati sarà però ridotto ad un valore del 78% rispetto a quello attualmente previsto dall’articolo 2, comma 148 della L. 244/2007.

Tariffa fissa Omnicomprensiva

 Il sistema incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva introdotto dall’articolo 2 comma 145 della L. 244/2007 resta in vigore – con le tariffe stabilite dalla Tabella 3 della stessa legge – per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012, in base alla norma attualmente in vigore.

Fotovoltaico – Conto Energia

L’articolo 25 al comma 9 prevede un limite temporale all’attuale sistema d’incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al D.M. 6 agosto 2010.

Nel dettaglio, viene previsto che il regime introdotto dal D.M. 6 agosto 2010 (sistema entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2011) sarà ancora valido solo per gli impianti solari fotovoltaici per i quali l’allacciamento alla rete elettrica avverrà entro il 31 maggio 2011.

Un ulteriore Decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2011, disciplinerà l’incentivazione degli impianti allacciati alla rete dopo il 31 maggio 2011 sulla base di scaglioni annuali di potenza massima incentivabile, tenendo conto della riduzione dei costi di impianto e delle tecnologie e prevedendo la possibilità di differenziare le tariffe sulla base della classificazione urbanistica del lotto da incentivare.

Sempre in materia di fotovoltaico, viene rivista la disciplina degli impianti costruiti su terreni agricoli. Il nuovo articolo 8, comma 4, dispone infatti che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nelle aree agricole saranno agevolati solo gli impianti a terra fino a 1 MW e “nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario”, gli impianti dovranno essere collocati a una distanza non inferiore ai 2 km. Inoltre per potere usufruire delle agevolazioni non deve essere destinato “all’installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente”. Tali limitazioni, tuttavia, non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni.

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Il provvedimento prevede due sistemi incentivanti per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e per l’incremento dell’efficienza energetica:

  • contributi fino a dieci anni in termini di riduzione delle tariffe di gas naturale;
  • rilascio dei certificati bianchi

In merito al primo punto lo schema di provvedimento riporta criteri generici rinviando all’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione degli interventi oggetto di incentivazione e dei requisiti da rispettare. Le modalità di aggiornamento degli incentivi tariffari e degli incentivi a base d’asta sarà effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Ministeriale  da definire e, successivamente, ogni tre anni.

In merito all’agevolazione dei Certificati bianchi l’articolo 29 del provvedimento prevede una revisione dell’intero sistema dei certificati bianchi.

Si evidenzia al riguardo:

  • il passaggio al Gestore dei Servizi energetici (GSE) dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi, ferme restando le competenze del  Gestore dei Mercati Energetici (GME) sull’attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi;
  • l’approvazione di almeno 15 nuove schede standardizzate,predisposte dall’ENEA-UTEE, concernenti interventi agevolabili specifici per i seguenti settori:
  •  
    • diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL;
    • interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali;
    • illuminazione efficiente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;
    • misure di efficientamento nel settore dell’impiantistica industriale;
    • misure di efficientamento nel settore della distribuzione idrica 
      • risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai fini del risparmio energetico;
      • recuperi di energia.
      • apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica.

 REGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI

Viene confermato il meccanismo di sostegno introdotto dal D.L. 2/2006 consistente nell’obbligo  per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili, dove per questi s’intendono, tutti i carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa.

Sono inoltre confermate le percentuali d’obbligo stabilite D.M. 25 gennaio 2010 per gli anni 2011 e 2012 mentre per l’anno 2014 la quota stabilita è pari al 5%.

Il provvedimento prevede inoltre, a partire dal 1° gennaio 2012, il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dall’articolo 7-ter dalla Direttiva 2009/30/CE. Tali criteri stabiliscono che l’energia prodotta da biocarburanti debba contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 35%.

Lo schema di provvedimento introduce inoltre dei criteri di premialità per i biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli del consumo finale prevedendo al riguardo una maggiorazione del contenuto energetico da stabilire con apposito decreto ministeriale.

Analoghe maggiorazioni saranno previste per i biocarburanti:

  • incluso il biometano, prodotti da rifiuti e sottoprodotti, materie cellulosiche di origine non alimentare e alghe;
  • immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti purché in misura pari al 25% (quota biocarburante su combustibile).

Si evidenzia in aggiunta che sono previsti criteri di incentivazione specifici per il biometano immesso nella rete del gas naturale.

IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI SU EDIFICI

Vengono previsti nuovi obblighi in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti[2]. I nuovi obblighi sono indicati nell’allegato 3 al provvedimento e sostituiranno quelli previsti dalle seguenti disposizioni che pertanto saranno abrogate:

  • articolo 4 comma 1 bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e che entrano in vigore al 1° gennaio 2011;
  • articolo 4 commi 22 e 23 del D.P.R. 59/2009.

Si evidenzia che l’articolo 9 prevede inoltre che sugli edifici nuovi che utilizzano fonti rinnovabili gli incentivi statali saranno riconosciuti limitatamente alle quote eccedenti gli obblighi. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

L’articolo 10 prevede il riconoscimento di un bonus volumetrico del 5% nel caso in cui la copertura dei consumi energetici sia superiore del 30% rispetto ai limiti imposti dall’allegato 3.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il provvedimento prevede che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici/singole unità immobiliari venga inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica. In caso di locazione la suddetta previsione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.

Si evidenzia,  soprattutto in riferimento all’attività di intermediazione immobiliare, la previsione dell’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

 Attraverso il prelievo nelle bollette elettriche e del gas (0,02 c€/Kwh e 0,08 c€/m3) viene istituito un fondo presso la CCSE (cassa conguaglio per il settore elettrico) finalizzato a finanziare interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica per il sostegno di:

  • progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico in termini di rete elettrica, sistemi di accumulo, biocarburanti di nuova generazione e altre  tecnologie innovative di conversione dell’energia solare;
  • progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;
  • progetti nel campo di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.

Al riguardo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il compito di individuare gli specifici interventi oggetto di finanziamento.

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE  

Il provvedimento prevede diverse semplificazioni sul quadro autorizzatorio. Nello specifico all’articolo 4 comma 2 sono previste tre distinte procedure al fine di autorizzare la costruzione e l’esercizio degli impianti:

  • l’autorizzazione unica (art. 12 D.Lgs 387/2003);
  • procedura abilitativa semplificata: consiste in un nuovo tipo di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) specifica per gli impianti alimentati da energia rinnovabile di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida;
  • la comunicazione di inizio lavori per gli interventi qualificati come edilizia libera.

In materia di autorizzazione unica l’articolo 5 del provvedimento prevede oltre a cambiamenti di ordine temporale l’emanazione di un successivo decreto ministeriale per l’individuazione di quelle modifiche sostanziali agli impianti per le quali occorra prevedere obbligatoriamente il rinnovo dell’autorizzazione.

Per quanto concerne la procedura abilitativa semplificata, essa consiste in una dichiarazione, basatasi sulla regola del silenzio assenso, da inviare al Comune – almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori – volta ad asseverare la conformità del progetto al regolamento edilizio vigente. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica dell’impianto e la relazione progettuale di accompagnamento a firma di un progettista abilitato.

Il Decreto lascia in capo alle Regioni la facoltà di semplificare ulteriormente il quadro regolatorio consentendo loro di estendere la procedura abilitativa semplificata (art.6) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW e la comunicazione di inizio lavori agli impianti di potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici e solari termici da realizzare sugli edifici senza limiti di potenza.

In merito all’applicabilità del nuovo regime autorizzatorio, la nuova disciplina sarà applicata solo alle nuove istanze. È prevista la possibilità per il proponente, per i procedimenti pendenti, di optare per la procedura abilitativa semplificata, qualora tutti i necessari requisiti siano soddisfatti in relazione all’impianto che si intende autorizzare.

Il provvedimento prevede, inoltre, le seguenti novità:

  • assoggettamento degli impianti solari termici integrati nei tetti alla procedura abilitativa semplificata;
  • emanazione di un decreto ministeriale per semplificare l’iter autorizzativo relativo alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica per la climatizzazione degli edifici;
  • assoggettamento alle procedure semplificate d’urgenza di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e dei relativi allacciamenti.

QUALIFICAZIONE INSTALLATORI

Viene esplicitato che per svolgere l’attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici e pompe di calore è necessario il possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 4 del D.M. 37/2008.

In particolare, i soggetti interessati devono disporre di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in materia tecnica specifica; diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Per quanto riguarda il titolo o attestato di formazione professionale, sono previste ulteriori prescrizioni a partire dal 1° agosto 2013. Il corso deve presentare una parte teorica e una parte pratica, che si concludono con un esame e il rilascio dell’attestato. La prova pratica mira a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici. La parte teorica deve fornire un quadro della situazione del mercato, i principi fisici e di funzionamento degli impianti, la capacità di lavorare in condizioni di sicurezza, la capacità di scegliere e di misurare i componenti in base alle diverse situazioni di installazione ecc.

Inoltre, il periodo di formazione preliminare deve avere le seguenti caratteristiche:

  • per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;
  • per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);
  • per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione.

Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di inadempienza degli enti locali, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali.

È inoltre possibile il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro, sulla base dei principi e dei criteri previsti dal Decreto legislativo 206/2007.

DISPOSIZIONI VARIE

Il provvedimento prevede inoltre:

  • correttivi alla legislazione in materia di energia geotermica);
  • requisiti e specifiche tecniche in termini di normativa UNI e CEI per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto d’incentivazione;
  • cumulabilità degli incentivi con fondi di garanzia, findi di rotazione e contributi in conto interessi;
  • creazione di un portale informativo sulle fonti rinnovabili ad opera del GSE;
  • sviluppo delle reti elettriche  e di quelle di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • monitoraggio statistico nazionale;
  • soppressione del Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 115/08;
  • correttivi al sistema della garanzia di origine volti ad evitare che tali documenti possano essere utilizzati ai fini di incentivi o agevolazioni di altro tipo e che non potranno più essere utilizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili;
  • viene riconosciuto un incentivo ridotto del 30% rispetto a quello che sarà previsto in attuazione della Legge 99/2009 per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007 giorno in cui è entrato in vigore il D.Lgs. n. 20/2007.

 


[1] Benzina, diesel, biocarburanti, elettricità

[2] si veda la definizione di cui all’articolo 2 lettera m del provvedimento