Circ. 43/2010/C –VD/vd-2010                                                                      Roma, 04/06/2010

 

CCNL METALMECCANICI – Accordo 3 giugno 2010  

Circolare esplicativa 

 

 

 

Il 3 giugno 2010 UNIONMECCANICA-CONFAPI ha sottoscritto l’ipotesi di accordo con FIM-CISL e UILM-UIL per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (v. allegato).

Evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende:

  • erogazione dal 1° giugno 2010 della prima tranche di aumento dei minimi tabellari;

 

  • erogazione della prima tranche di un importo, a copertura del periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010, con la retribuzione relativa al mese di giugno 2010;

 

  • conferma dell’erogazione di un elemento perequativo a giugno 2010, pari a 260 euro, per i lavoratori che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

 

L’Accordo di rinnovo prevede quanto segue.

Decorrenza e durata

Il nuovo Ccnl decorre dal 1° giugno 2010 e scadrà il 31 maggio del 2013, per una durata complessiva di 36 mesi.

Minimi tabellari

Per i minimi tabellari è previsto un incremento suddiviso in quattro rate, di cui la prima decorre dal 1° giugno 2010.

L’accordo prevede un incremento dei minimi tabellari, pari a 122,00 euro per la 5ª categoria, con quattro scadenze:

  • euro 29,00 a decorrere dal 1° giugno 2010;
  • euro 40,00 a decorrere dal 1° marzo 2011;
  • euro 42,00 a decorrere dal 1° marzo 2012;
  • euro 11,00 a decorrere dal 1° febbraio 2013.

 

L’incremento viene erogato secondo la seguente tabella:


 

INCREMENTO DEI MINIMI PER CATEGORIA

Categoria dal 1° giugno 2010 dal 1° marzo 2011 dal 1° marzo 2012 dal 1° febbraio 2013 TOTALE
18,13 25,00 26,25 6,87 76,25
21,21 29,25 30,71 8,04 89,21
25,01 34,50 36,23 9,49 105,23
26,46 36,50 38,33 10,04 111,33
29,00 40,00 42,00 11,00 122,00
32,08 44,25 46,46 12,17 134,96
34,44 47,50 49,88 13,06 144,88
38,06 52,50 55,13 14,44 160,13
44,59 61,50 64,58 16,91 187,58

 

L’assorbimento di eventuali superminimi potrà essere effettuato secondo le regole generali.

 

Copertura del periodo 1° febbraio 2010-31 maggio 2010.

A copertura del periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010 sarà erogato, ai soli lavoratori in forza alla data del 3 giugno 2010, verrà riconosciuto un importo, da erogare in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione dei mesi di giugno 2010 e settembre 2010, determinato secondo la tabella seguente:

Categoria 1^ tranche 2^ tranche
36,25 36,25
42,42 42,42
50,03 50,03
52,93 52,93
58,00 58,00
64,16 64,16
68,88 68,88
76,13 76,13
89,18 89,18

 

L’importo sarà utile al calcolo del Tfr, ma non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (ad es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità malattia etc.). L’importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010 e, per i lavoratori part-time, va riproporzionato all’orario individuale. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero. L’erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad es.: servizio militare, aspettativa, cassa integrazione, congedo parentale etc.). Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° febbraio 2010 – 31 maggio 2010, con pagamento dell’indennità a carico dell’Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative Agenzie somministratrici l’importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le regole suddette.

Elemento perequativo 

L’elemento perequativo sarà incrementato di 195,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2011: l’importo da corrispondere annualmente sarà quindi di 455,00 euro. L’erogazione di quest’anno (da corrispondere con la retribuzione relativa a questo mese di giugno) resta confermata nell’attuale importo di 260,00 euro.

Restano altresì confermate le condizioni di spettanza dell’elemento stesso, già stabilite nell’accordo di rinnovo del 24 gennaio 2006.

Contrattazione di secondo livello 

E’ stato concordato di definire specifiche “Linee Guida” per favorire la diffusione, con carattere non vincolante, della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle piccole e medie imprese. Inoltre, verrà avviata una fase sperimentale di contrattazione territoriale, avente contenuto economico e normativo e comunque non cogente per le imprese localizzate nei territori oggetto della sperimentazione, che saranno individuati esclusivamente sulla base della disponibilità espressa dalla sezione locale di Unionmeccanica; tali imprese potranno infatti optare tra:

  1. l’adesione alla contrattazione territoriale;
  2. il mantenimento o la stipula di un contratto aziendale;
  3. l’esclusione da qualsiasi contrattazione di secondo livello, con eventuale pagamento dell’elemento perequativo ai lavoratori aventi diritto.

I contenuti economici degli accordi territoriali dovranno avere caratteristiche di variabilità e di non determinabilità a priori, utili ad usufruire dei benefici derivanti da norme di legge in materia di defiscalizzazione e/o di decontribuzione secondo le disposizioni in materia.

Welfare e bilateralità 

Viene introdotta, a partire dal 2011, una contribuzione straordinaria per favorire l’avvio della bilateralità e di interventi per prestazioni di welfare, da definire attraverso un’apposita Commissione paritetica, che dovrà concludere i propri lavori entro il  31 dicembre 2012.

Tale bilateralità dovrà avere caratteristiche tali da aver assicurati gli incentivi fiscali previsti dalle norme vigenti.

La contribuzione straordinaria a carico azienda sarà limitata agli anni 2011 e 2012 e prevede il versamento di un importo pari a 2,00 euro mensili per ciascun lavoratore in forza, con versamento a gennaio dell’anno successivo, rispettivamente 2012 e 2013.

Previdenza integrativa

L’aliquota contributiva a carico dell’azienda, attualmente pari all’1,20%, sarà elevata all’ 1,60% a decorrere dal 1° gennaio 2013, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Alle medesime condizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’aliquota aumenterà all’1,60% anche per gli apprendisti.

Diritto allo studio

A partire dal 1° gennaio 2012, saranno concesse ulteriori 40 ore annue di permesso retribuito ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo triennio per il conferimento di un diploma di scuola media superiore, purché attinente alle mansioni svolte, per non più di tre anni nel corso del rapporto di lavoro e cumulabili con quanto previsto dalle norme attualmente in vigore.

Sarà inoltre costituita una Commissione per la revisione sistematica della disciplina contrattuale in materia di diritto allo studio.

Contratto a tempo determinato, a tempo parziale, apprendistato, reperibilità norme in materia di ambiente e sicurezza del lavoro

La disciplina degli istituti in questione viene armonizzata con le disposizioni di legge e gli Accordi interconfederali nel frattempo intervenuti. Ulteriori approfondimenti saranno oggetto di specifica circolare.

Quota contribuzione “una tantum”

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1º novembre e fino al 31 novembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del c.c.n.l. i sindacati stipulanti FIM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di gennaio 2011, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 febbraio 2011.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali di FIM e UILM territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende su un c/c bancario intestato a FIM e UILM e che sarà successivamente indicato.

 ALLEGATO