Confapi Matera, dopo avere segnalato le irregolarità di un bando gestito dalla centrale di committenza Asmel, aveva acceso i fari sulla legittimità della intermediazione negli appalti pubblici da parte di questa società consortile. Una segnalazione che si era conclusa, dopo due mesi, con la bocciatura da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a cui, oggi, si aggiunge anche quella del Tar Lazio.

 

In sostanza, pur dovendo attendere il giudizio di merito, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto l’istanza di sospensiva della delibera Anac in quanto ritiene l’Asmel “eccentrica” e “non riconducibile ad alcuno dei soggetti aggregatori ammessi dalla legge”, considerando la presenza di un’associazione di diritto privato non riconosciuta che resta tale anche se gli associati sono dei Comuni. In pratica, la partecipazione dei Comuni alla centrale di committenza è di fatto indiretta poiché si realizza attraverso un terzo: l’associazione privata. Un’ordinanza che dà ragione alla delibera con la quale l’autorità guidata da Raffaele Cantone aveva evidenziato come l’Asmel non possa essere inclusa tra i soggetti aggregatori (art. 9 del DL 66/2014), né possa considerarsi legittimata a espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale.

 

Entrambi i soggetti, Anac e Tar Lazio, giungono quindi alla medesima conclusione: le gare poste in essere dall’ASMEL sono prive del presupposto di legittimazione perché non rispondenti ai modelli organizzativi indicati nel comma 3-bis dell’art. 33 del Codice degli Appalti. Ed era proprio questo mancato rispetto del Codice degli Appalti il nodo centrale della questione posto all’attenzione da Confapi Matera. Un problema sostanziale che minava la rispettabilità e la trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione non più rispondente ai principi della legalità e della imparzialità dei quali, invece, deve essere garante ed esempio.

 

Adesso non resta che attendere il giudizio di merito che, difficilmente, non riconoscerà la validità delle motivazioni addotte dal Tar Lazio.