Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto del 15 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011, alla luce sia della previsione normativa contenuta nell’art. 15 della legge n. 68/1999 che della rilevazione ISTAT, la quale nel quinquennio 2005 – 2010 ha rilevato una variazione in aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pari al 9,8%, ha aggiornato la sanzione per la mancata presentazione del prospetto informativo entro la data prestabilita che passa da 578,43 euro a 635,11 euro. Quella relativa ad ogni giorno di ritardo passa da euro 28,02 ad euro 30,76 (art. 15, comma 1). La sanzione prevista, invece, dal comma 4 dell’art. 15 relativa ad ogni giorno di ritardo nell’assunzione rispetto a quello ultimo che fa scattare l’obbligo è elevato da euro 57,17 ad euro 62,77.
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