L’INPS, con circolare n. 7 del 14 gennaio 2011, fornisce le istruzioni operative circa la determinazione, per l’anno 2010, della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29 c. 2, della legge 8 agosto 1995, n.341.
Come già comunicato, anche per l’anno 2010 la riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%.
Va, inoltre, ricordato che per beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC oltre a non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. Tale ultima condizione deve essere autocertificata dall’azienda attraverso un’apposita dichiarazione di responsabilità  (predisposta dall’Istituto) che dovrà essere presentata alla Sede Inps competente per territorio.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue: determineranno l’ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a gennaio 2010, e la esporranno in corrispondenza dell’elemento <SommaACredito>”L207” di <AltrePartiteACredito> di <Denuncia Aziendale>.
Per recuperare lo sgravio i datori di lavoro hanno tempo sino al 18 aprile di quest’anno.